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Art. 1
Per il personale dirigenziale, docente,educativo,amministrativo,tecnico
e ausiliario della scuola, è fissato al 10 gennaio
2002 il termine per la presentazione delle domande di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno
di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio,
di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65°
anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1°
settembre 2002, nonché per la eventuale revoca
di tali domande.
Art. 2
L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico
da parte degli uffici competenti dovrà essere
effettuato entro le scadenze che saranno previste per
l'acquisizione al sistema informatico delle domande
di cessazione.
Art. 3
L'accettazione delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio
si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui
all'art. 1 , senza l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza di cui all'art. 1 . l'Amministrazione
comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento
della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento
disciplinare.
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